STATUTO della CISL

Unione Sindacale Territoriale di Como


CAPITOLO VI
Incompatibilità

Art.12 - Per affermare l’assoluta autonomia della CISL nei confronti dei partiti, dei movimenti e delle formazioni politiche, delle associazioni che svolgono attività interferenti e che si pongano in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL, delle assemblee elettive e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, sono stabilite con le cariche direttive, esecutive, di sindaco, di proboviro, di dirigenti responsabili di Enti CISL ( in quanto componenti dei Consigli generali ) a qualsiasi livello, le seguenti incompatibilità:

a) incarichi di Governo, Giunta regionale, provinciale, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili comunque denominati;

b) candidature al Parlamento Europeo, alle assemblee legislative nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali.Per i livelli istituzionali sub Comunali i vincoli di incompatibilità con le cariche sindacali sono definiti nel Regolamento di attuazione allo Statuto confederale.

c) incarichi esecutivi e direttivi nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, sezionali e simili comunque denominate in partiti, movimenti e formazioni politiche, associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale.

Ai fini degli effetti prodotti dalle norme contenute nel presente capitolo, gli incarichi sindacali degli operatori con funzione politica, sono parificati alla cariche sindacali elettive.
Nei casi ove si verifichino le situazioni di cui ai commi a), b) e c) del presente articolo, gli operatori vengono collocati in aspettativa non retribuita.